Analisi - I salvacondotti del Cav.
Due leggi anomale per fermare l’arrembaggio contro l’eterno imputato
La legge sul legittimo impedimento approvata dalla Camera dei deputati è una legge anomala. I riferimenti e i paragoni su cui la maggioranza insiste alle legislazioni di altri paesi sono solo parzialmente convincenti, perché riguardano soprattutto casi, come quello francese, nei quali la guida dell’esecutivo è ripartita tra il capo dello stato e quello del governo. Però quasi ovunque vige un sistema di garanzia basato sulle immunità parlamentari, che coprono esponenti dell’esecutivo che sono quasi in tutti i casi anche membri del Parlamento.
17 AGO 20

La legge sul legittimo impedimento approvata dalla Camera dei deputati è una legge anomala. I riferimenti e i paragoni su cui la maggioranza insiste alle legislazioni di altri paesi sono solo parzialmente convincenti, perché riguardano soprattutto casi, come quello francese, nei quali la guida dell’esecutivo è ripartita tra il capo dello stato e quello del governo. Però quasi ovunque vige un sistema di garanzia basato sulle immunità parlamentari, che coprono esponenti dell’esecutivo che sono quasi in tutti i casi anche membri del Parlamento. L’anomalia della legge in discussione oggi è quindi figlia dell’anomalia maggiore, l’abolizione dell’immunità parlamentare che era stata inserita nella Costituzione, abolizione imposta da una campagna mediatico-giudiziaria alla quale il Parlamento intimidito non seppe reagire. Quel cedimento all’intimidazione di Mani pulite ha distrutto l’equilibrio tra i poteri dello stato, facendo assaggiare alla magistratura il frutto proibito della supplenza dell’autorità politica.
Questa è la fondamentale anomalia del sistema istituzionale, che ha prodotto effetti traumatici: dalle dimissioni del primo governo di Silvio Berlusconi a seguito dell’emissione di un avviso di garanzia comunicato attraverso il Corriere della Sera per un reato del quale è stato poi assolto, a quelle del secondo governo di Romano Prodi, causate dall’arresto di Sandra Mastella, deciso da un giudice che ora è egli stesso incriminato proprio per aver emesso illegittimamente quel provvedimento. Naturalmente la crisi di governi e maggioranze esprime anche debolezze politiche intrinseche, ma il fatto che l’iniziativa che le ha fatte esplodere sia stata della magistratura dà la misura della patologia che ha colpito il sistema politico e istituzionale dal momento in cui è stato manomesso l’articolo 68 della Costituzione.
Il rafforzamento della corporazione giudiziaria ha anche consolidato e peggiorato la lentocrazia del sistema processuale, che è diventata quasi un obiettivo, tanto che ci si scaglia contro il “processo breve” come se fosse una jattura. L’alleanza tra la minoranza politicizzata della magistratura e la maggioranza corporativa, nella quale si annida una fascia non irrilevante di “fannulloni”, si regge sulla comune difesa di tutti i privilegi dello status quo, e si oppone a ogni riforma razionalizzatrice che mette in discussione le nicchie che garantiscono piccoli e grandi privilegi.
La legge sul legittimo impedimento, che con ogni probabilità sarà approvata in tempi stretti anche dal Senato e promulgata dal presidente della Repubblica, è un freno a questa tendenza della magistratura politicizzata a condizionare l’evoluzione democratica e a impedire la riforma della giustizia, ma ha un carattere provvisorio che esprime un’inevitabile concitazione nel reagire a una persecuzione giudiziaria, se pure non affronta alla radice il problema dello squilibrio che si è creato nel sistema. Reagire con provvedimenti ad personam a un uso altrettanto personale dei procedimenti giudiziari deve essere considerato un atto di legittima difesa, ma una politica capace di guardare alla prospettiva generale non può limitarsi a difendersi, deve trovare le ragioni e la forza per affrontare il problema alla radice.
Comunque la definizione legislativa del legittimo impedimento fornisce il tempo necessario per affondare il problema generale di una garanzia del diritto a esercitare il mandato conferito dalla sovranità popolare e di riformare il sistema giudiziario garantendo a tutti tempi certi del giudizio e riconducendo l’ordine giudiziario alla sua funzione di applicazione delle leggi, distogliendolo una volta per tutte dalla convinzione patologica di poterle determinare. Dopo le elezioni regionali ci sarà finalmente un lungo periodo, di quasi tre anni, nel quale le forze politiche non saranno influenzate dall’esigenza di ottenere un consenso immediato. Forse è possibile che in questa condizione si possano realizzare intese più ampie per definire riforme di sistema, anche di rango costituzionale, coinvolgendo settori dell’opposizione, dall’Udc che già ha dato un corposo segno di apertura con l’astensione di ieri, all’area del Pd che mostra insofferenza verso la sudditanza al fondamentalismo giustizialista.